Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27574 - pubb. 29/06/2022

Prededuzione dei crediti quando vi è consecuzione tra amministrazione straordinaria e concordato preventivo (con riserva)

Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2022, n. 16531. Pres. Genovese. Est. Pazzi.


Amministrazione straordinaria – Concordato con riserva – Crediti prededucibili



Il carattere prededucibile di un credito, ove scaturente da un atto legalmente compiuto dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, può essere fatto valere nella successiva procedura di amministrazione straordinaria in presenza di un rapporto di consecuzione fra la procedura concordataria in cui è sorto e la successiva procedura di amministrazione straordinaria.

Un collegamento di tale natura sussiste, infatti, fra concordato preventivo e amministrazione straordinaria, al pari di quanto avviene fra concordato preventivo e fallimento, a prescindere dal mancato richiamo del disposto dell’art. 111, comma 2, l. fall. all’interno del d. lgs. 270/1999 (giacché la consecuzione fra procedure concorsuali è un fenomeno di correlazione fra procedimenti che non può essere confuso con uno dei suoi effetti, costituito dalla traslazione dall’una all’altra procedura della precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, sicché non rimane influenzato dalla disciplina di quest’ultima) ed a condizione che ricorra il medesimo presupposto, costituito dal fatto che le due procedure siano volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa.

Il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione del disposto dell’art. 161, comma 7, l. fall. presuppone un duplice accertamento:
i) in primo luogo, se esso discenda da un atto legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall. o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, fosse funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall’imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo;
ii) inoltre, se sussiste un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all’esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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