Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27551 - pubb. 04/05/2018
Chiarezza e sinteticità degli atti
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 04 Aprile 2018, n. 8245. Pres. Virgilio. Est. Esposito.
Dovere di chiarezza e sinteticità – Tecnica dell’assemblaggio – Ricorso per Cassazione Sandwich – Violazione – Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste
Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per come strutturato, in quanto esso si compone di una successione di atti, «riversati» sul giudice di legittimità, cui è demandato il compito di ricercare e sceverare quanto possa eventualmente avere rilevanza ai fini della decisione. L'eccezione è fondata. Va premesso che, come è noto, la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi «assemblati» o «farciti» o «sandwich» implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti.Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell'informazione, ma il sostanziale «mascheramento» dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso […] Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso […] Il ricorso in esame, invero, si compone di n. 179 pagine, costituite in larga parte dal processo verbale di constatazione (il quale consta di n. 131 pagine e di n. 8 allegati), dalla motivazione della sentenza impugnata e dall'avviso di accertamento. Orbéne, espunti tali atti e documenti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, il ricorso si riduce a n. 5 pagine contenenti una breve 61 illustrazione dei due motivi di ricorso e le conclusioni formulate, precedute da una estremamente sintetica esposizione dei fatti processuali. Il ricorso, pertanto, una volta ricondotto a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione, non si palesa conforme al principio di autosufficienza, poiché esso non contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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