Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27517 - pubb. 21/06/2022

L'indennità suppletiva di clientela non gode del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 3), cod. civ.

Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 2022, n. 16835. Pres. Cristiano. Est. Vannucci.


Indennità suppletiva di clientela – Privilegio – Esclusione



L'indennità suppletiva di clientela (prevista dalla contrattazione collettiva), così come quella di mancato preavviso, non avendo natura retributiva ma configurandosi come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del pregiudizio, diverso da quello derivante dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela, non gode del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 3), cod. civ., il cui fondamento è quello di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato e  destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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