Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27456 - pubb. 09/06/2022
Opposizione a decreto ingiuntivo ed efficacia probatoria della 'lista movimenti' prodotta dalla Banca
Tribunale Salerno, 26 Maggio 2022. Est. Ferrara.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Prova del credito nel giudizio di opposizione – Onere della prova
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Prova del credito nel giudizio di opposizione – Scritture contabili
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, per cui in conformità con le regole di riparto dell’onere della prova definite dall’art 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell’accertamento dell’inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l’inadempimento del debitore.
La lista movimenti presentata dalla Banca a determinazione del saldo complessivamente dovuto in sede di monitorio, seppur virtualmente idonea a costituire prova scritta idonea ai fini dell’ammissibilità della domanda di ingiunzione, è sfornita dell’efficacia probatoria sufficiente a sostenere la pretesa di parte in questa sede contenziosa, insufficiente a dare prova dell’esatta quantificazione del saldo rimanente, mancando l’indicazione analitica dei movimenti necessari ad una ricostruzione certa e dettagliata delle partite di dare ed avere nel rapporto tra le parti, desumibili unicamente dall’estratto conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto. (Ivan Lambiasi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Ivan Lambiasi
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