Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27446 - pubb. 08/06/2022
Decadenza del conduttore di immobile ad uso non abitativo dal diritto di riscatto
Cassazione civile, sez. III, 29 Marzo 2022, n. 10136. Pres. Frasca. Est. Iannello.
Decadenza dal diritto di riscatto - Responsabilità aquiliana dell'alienante e dell'acquirente per occultamento della vendita - Intento fraudolento - Necessità - Accertamento da parte del giudice del merito - Insindacabilità - Limiti - Fattispecie
Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, se decaduto dal diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, a condizione che ne dimostri la rispettiva malafede, consistita nell'intento di tenerlo all'oscuro dell'avvenuto trasferimento; l'accertamento di detto intento fraudolento spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla ricognizione degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della dedotta responsabilità risarcitoria (salvo il limite ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), mentre è suscettibile di sindacato la sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta della responsabilità risarcitoria del locatore. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha statuito che i fatti accertati - l'inadempimento del locatore all'obbligo legale della "denuntiatio" e, poi l'inerzia, il silenzio o in genere la mancata cooperazione ai fini del succedaneo esercizio del diritto di riscatto - non possano, di regola, considerarsi fonte di alcun obbligo risarcitorio nei confronti del conduttore il cui eventuale interesse all'acquisto, con diritto di prelazione, dell'immobile locato rimanga inattuato). (massima ufficiale)
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