Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27341 - pubb. 24/05/2022

Il conto corrente 'silente' ex art. 10 NUB: fattispecie e disciplina

ABF Napoli, 18 Marzo 2022, n. 4616. Pres. Carriero. Est. Dolmetta.


Conto corrente – Art. 10 NUB – Classazione come «silente» – Rilevanza esclusiva delle «movimentazioni» del correntista – Irrilevanza di «movimentazioni di terzi» – Irrilevanza di movimentazioni della banca

Conto corrente – Art. 10 NUB – Classazione come «silente» – Rilevanza esclusiva delle «movimentazioni» del correntista – Irrilevanza di «movimentazioni di terzi» – Condizioni di riferibilità al cliente degli ordini di pagamento a favore di terzi

Conto corrente – Art. 10 NUB – Classazione come «silente» – Dies a quo – Interpretatio contra proferentem



Rispetto alla classazione, o meno, di un conto come «silente», che si verifica «qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno» (art. 10, 1 comma NUB, recepito nella modulistica bancaria), rilevano esclusivamente i «movimenti» che trovino causa targata in un comportamento di tipo commissivo ovvero omissivo riferibile al cliente, posto che la clausola di cui all’art. 10 NUB intende differenziare la disciplina dei conti a cui il correntista continua a dare impulso, dai conti in cui il correntista invece non lo fa. Non rilevano, per contro, dunque, tutti «i movimenti» del conto che dipendono da iniziative della banca o da disposizioni impartite da terzi, come pure afferma il comma 2 del detto art. 10.

L’eventuale rilevanza delle «disposizioni impartite da terzi» ai fini dell’«interruzione» del termine annuale che vale a rendere «silente» il conto dipende esclusivamente dalla circostanza che la «movimentazione» consegua in modo diretto e immediato a un atto di impulso del correntista; ciò che si verifica o quando il correntista abbia dato specifico disposizione alla banca di dare corso al pagamento a un terzo oppure quando la banca si sia obbligata, nel contesto di un precedente mandato, a dare corso a più dati pagamenti nei confronti di un dato terzo. Per questo ultimo caso, peraltro, è pure necessario che l’incarico delegatorio comprenda espressamente l’ipotesi in cui il conto risulta in passivo, diversamente non potendo «il movimento» del conto in rosso eseguito dalla banca essere riferibile a una chiara volontà del correntista.

Ai sensi dell’art. 10, 1 NUB dall’acquisita natura «silente» del conto, derivante dal decorso del termine annuale «senza movimentazioni», consegue che «la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto». Secondo la regola di interpretatio contra proferentem di cui all’art. 1370 c.c. l’individuazione del dies a quo, che in astratto potrebbe essere riferibile sia all’ultima movimentazione del cliente sia al decorso dell’anno successivo alla detta movimentazione, deve essere interpretato nel senso più favorevole al cliente. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti

 

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