Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27213 - pubb. 29/04/2022

Il PM può rinunciare all'istanza di fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 31 Marzo 2022, n. 10511. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Fallimento - Istanza di fallimento del PM - Rinuncia



Il pubblico ministero, quale organo che sovrintende ex lege alla tutela dell’interesse pubblico, può rinunciare all’istanza di fallimento presentata, potendo egli scegliere, al pari dei creditori, la modalità più idonea a perseguire la tutela pubblicistica della quale è rappresentante e tutore, con la precisazione che la rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, potendo l'istanza essere anche da lui riproposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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