Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27213 - pubb. 29/04/2022
Il PM può rinunciare all'istanza di fallimento
Cassazione civile, sez. VI, 31 Marzo 2022, n. 10511. Pres. Ferro. Est. Amatore.
Fallimento - Istanza di fallimento del PM - Rinuncia
Il pubblico ministero, quale organo che sovrintende ex lege alla tutela dell’interesse pubblico, può rinunciare all’istanza di fallimento presentata, potendo egli scegliere, al pari dei creditori, la modalità più idonea a perseguire la tutela pubblicistica della quale è rappresentante e tutore, con la precisazione che la rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, potendo l'istanza essere anche da lui riproposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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