Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27189 - pubb. 24/03/2022

Rapporti tra una procedura concorsuale di liquidazione dei beni e una procedura esecutiva individuale

Tribunale Foggia, 24 Febbraio 2022. Est. Palagano.


Espropriazione immobiliare - Giudice dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione - Fallimento e altre procedure concorsuali



Nell’ambito dei rapporti tra una procedura concorsuale di liquidazione dei beni prevista dall’art. 14 ter e ss. della l. 27 gennaio 2012 n. 3 e una procedura esecutiva individuale, il potere di esclusione dalla liquidazione di alcuni beni attribuito al giudice delegato dall’art. 14 quinquies l. cit. inibisce, successivamente, al giudice dell’esecuzione di delibare sull’istanza di vendita proposta dal creditore della procedura individuale.
L’art. 14 quinquies l. cit., infatti, così come l’art. 51 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispongono la improseguibilità della procedura esecutiva individuale non su tutti i beni del patrimonio del debitore bensì solo sui beni oggetto di liquidazione ovvero compresi nel fallimento, presuppongono un vis actractiva su ogni questione avente ad oggetto la liquidabilità dei beni anche nelle procedure esecutive individuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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