Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27180 - pubb. 21/04/2022
Mutuo con ammortamento 'alla francese': approfondimenti tecnici e criticità
Tribunale Cremona, 12 Gennaio 2022. Est. Corini.
Criterio di calcolo delle rate di rimborso di un mutuo – Insufficienza dell’indicazione della metodologia di ammortamento – Abbinamento della metodologia di ammortamento c.d. “alla francese” con qualsiasi legge finanziaria – Infondatezza della definizione come “classica” della formula di calcolo della rata costante in regime composto
Art. 644, comma 4, c.p. – Inclusione tra i costi collegati all’erogazione del credito dell’onere occulto relativo al differenziale tra regimi finanziari composto e semplice
Indeterminatezza della pattuizione che congegna la restituzione del prestito – Violazione dell’art. 1346 c.c. – Sostituzione delle clausole nulle ex art. 1419, comma 2, c.c.
Per determinare l’importo delle rate occorre che in contratto vi sia l’indicazione non soltanto della regola con la quale si procede al rimborso del prestito, ossia la metodologia di ammortamento, ma anche del regime finanziario, cioè del principio secondo il quale vanno eseguite le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite gli algoritmi sottostanti a tale principio.
A parità di capitale prestato, tempo del rimborso e tasso di interesse annuo, si può ottenere, applicando regimi finanziari diversi, un corrispondente numero di rate costanti.
L’esame di testi storici della matematica finanziaria dimostra che l’ammontare delle somme costanti periodicamente dovute a pagamento di un debito poteva, ed era già noto all’epoca, essere calcolato in regime finanziario sia di interesse semplice, sia di interesse composto.
Il crescente utilizzo nella pratica finanziaria del regime di capitalizzazione composta non autorizza a concludere che l’ammortamento “alla francese” sia quel tipo di rimborso a rata costante, comprensiva di quota capitale e quota interessi, il cui calcolo venga effettuato in base soltanto all’algoritmo sottostante al regime finanziario della capitalizzazione composta.
Gli usi degli istituti di credito, già invalidati dalla Suprema Corte relativamente ai conti correnti, non sono in grado di attribuire valore di default alla capitalizzazione composta come regime sotteso al calcolo della rata con ammortamento alla francese.
L’utilizzazione del regime composto per il calcolo delle rate costanti determina per la parte mutuataria un significativo maggior onere, in termini di interessi, rispetto a quello semplice.
L’impiego del regime composto per il calcolo della rata secondo il metodo di ammortamento di un mutuo “alla francese” genera un onere implicito che è rilevante al fine del calcolo del T.E.G.
In mancanza di accordo circa la regola di calcolo della rata, ossia il regime finanziario, è arbitraria e unilaterale la decisione della banca – comunque occulta nonostante l’esplicitazione dell’importo della rata – di utilizzare il regime finanziario composto, che genera un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto.
In difetto di specificazione in contratto del regime finanziario, deve applicarsi quello della capitalizzazione semplice, essendo l’unico in linea con il disposto dell’art. 821 c.c..
Alla nullità consegue l’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale, ai sensi del terzo comma dell’art. 1284 c.c.. (Carmine Mario Germinara) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Carmine Mario Germinara
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