Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27143 - pubb. 14/04/2022

Esclusione dal fallimento dello stipendio del fallito nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia e tutela dei dati personali

Tribunale Torre Annunziata, 07 Marzo 2022. Est. Magliulo.


Fallimento – Beni esclusi – Stipendio del fallito nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia – Indagine – Tutela dei dato personali



A fronte di un'istanza ex art. 46 l.f. volta a determinare la parte dello stipendio del fallito nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, occorre tenere presente che lo scopo sotteso alla richiesta di analizzare la documentazione attestante il complessivo quadro economico-sociale del fallito e della sua famiglia non è volto non già ad appagare un’esigenza di conoscenza ed intromissione, fine a se stessa e di tipo meramente esplorativo, dell’altrui sfera privata, bensì ad inquadrare “la condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia” cui all'art. 46 l.fall., norma che correla il giudizio sul quantum delle somme spettanti al fallito ed il parallelo giudizio di bilanciamento del diritto allo stipendio, facente capo al soggetto fallito, con le ragioni del ceto creditorio.

Le esigenze di tutela dei dati personali, pur apprezzabili, soccombono di fronte alle esigenze di giustizia che possono emergere nel corso di un procedimento giudiziario, come quello di natura fallimentare, in quanto le disposizioni che regolano il processo hanno natura speciale e, quindi, sovraordinata, rispetto a quelle in materia di protezione dei dati personali; il diritto di opposizione dell'interessato è dunque escluso nel momento in cui il trattamento dei propri dati avvenga per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario all'esercizio del diritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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