Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27142 - pubb. 14/04/2022
Garanzie bancarie, cessione in blocco di crediti, legittimazione cessionario e clausola di deroga al dettato dell’art. 1957 c.c.
Tribunale Nola, 29 Marzo 2022. Est. Esposito.
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione - Fumus del credito azionato - Contestazione dell’opponente dei fatti costitutivi del credito
Difetto di legittimazione attiva del ricorrente - Fideiussione - Clausola di deroga pattizia al dettato dell’art. 1957 del codice civile
Ai fini della concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, che si ha anche quando non vi sia stata contestazione da parte dell’opponente dei fatti costitutivi del credito.
La valutazione discrezionale in punto di fumus boni juris, relativa alla fondatezza della pretesa creditoria ed alla simmetrica valutazione di fondatezza dei motivi di opposizione, siccome riservata al giudice dall'art. 648 c.p.c., induce a rigettare o ad accogliere l’istanza.
Ai fini della valutazione della fondatezza dell’opposizione, nell’ambito della contrapposta valutazione del fumus della pretesa creditoria azionata in via monitoria, rilevano le contestazioni dell’opponente relative alla carenza di legittimazione sostanziale attiva del ricorrente ed alla violazione del termine pattizio di trentasei mesi, contenuto nella clausola della fideiussione, per l’avvio delle azioni legali contro l’obbligato principale. (Pasquale Coppola) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Pasquale Coppola
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