Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27139 - pubb. 14/04/2022
Le regole di competenza nelle Procedure Familiari ex art. 7 bis l. 3/2012
Tribunale Ivrea, 03 Marzo 2022. Est. Cavarero.
Sovraindebitamento - Procedure familiari ex art. 7-bis l. 3/2012 - Presentazione unitaria dei ricorsi - Facoltà e non obbligo – Presentazione di separate istanze - Ammissibilità
Sovraindebitamento - Procedure familiari ex art. 7-bis l. 3/2012 – Modificazione della competenza territoriale - Esclusione
Sovraindebitamento - Procedure familiari ex art. 7-bis l. 3/2012 – Istanze plurime e distinte - Competenza esclusiva del giudice preventivamente adìto - Esclusione
L’art. 7-bis l. 3/2012 introdotto dalla l. 147/2020 per cui “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune [...]”accorda una facoltà ai membri della stessa famiglia in condizione di sovraindebitamento, non un obbligo, per cui deve ritenersi legittima la proposizione di separate istanze (nella specie, di liquidazione del patrimonio).
Detta previsione si limita a stabilire l’ammissibilità di un unico piano di composizione della crisi dei membri della stessa famiglia presentato presso il tribunale nel cui circondario è ubicato il comune di residenza di uno solo degli istanti.
Anche volendo ipotizzare l’applicazione in via analogica dell’art. 7-bis l. 3/2012 alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Mantova, 31 maggio 2021 e Tribunale Verona, 12 maggio 2021), il comma 4 della menzionata disposizione, ove è previsto che “Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo”, è inidoneo a determinare una modificazione della competenza territoriale di cui all’art. 9 comma 1 l. 3/2012 in caso di proposizione di plurime, separate procedure.
La ratio dell’art. 9 l. 3/2012 è ravvisabile nella necessità di consentire al debitore sovraindebitato di poter accedere alla tutela giudiziaria senza dover affrontare ingenti costi per instaurare la procedura in una località diversa da quella in cui risiede, tutela che prevale sulle esigenze di coordinamento in caso di instaurazione di distinte procedure da parte di membri della stessa famiglia – non conviventi – il cui indebitamento presenta un’origine comune.
È ammissibile l’attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio innanzi al tribunale del luogo di residenza del ricorrente, pur in presenza di procedure di sovraindebitamento autonomamente avviate dai suoi familiari avanti ad altro foro, malgrado la situazione debitoria di tutti i familiari sia unitaria, ferma l’opportunità di nominare liquidatore, per esigenze di economia processuale e coordinamento tra le procedure, il medesimo OCC già nominato negli altri procedimenti. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Il commento: “Procedure familiari ex art. 7 bis l. 3/2012 e liquidazione del patrimonio (Brevi note su ammissibilità e competenza)”, di Astorre Mancini
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