Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27111 - pubb. 09/04/2022
Accordo di composizione della crisi: esclusione dall’accordo di composizione della crisi di uno dei debiti tributari
Tribunale Bologna, 26 Ottobre 2020. Est. Rossi.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Eccezione d’inammissibilità per asserita esclusione di alcuni creditori - Art. 12, co. 3 l. 3/2012 - Asserita violazione dell’ordine di pagamento dei crediti - Rigetto - Omologazione
In presenza di un’esposizione debitoria principalmente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, l’esclusione dall’accordo di composizione della crisi di uno dei debiti tributari, oggetto di contenzioso già definito favorevolmente per il debitore in primo grado, non costituisce violazione del principio di obbligatorietà dell’accordo per tutti i creditori di cui all’art. 12, comma 3, l. 3/2012.
Deve ritenersi legittima l’esclusione dall’accordo di composizione della crisi delle passività derivanti da un accertamento definito con pace fiscale e da cartelle ammesse alla rottamazione, con conseguente continuità dei pagamenti, che non possono qualificarsi come preferenziali.
Non integrano violazione dell’ordine di pagamento dei crediti il declassamento e la falcidia dei crediti tributari, alla luce del declassamento e della parziale falcidia dei crediti dell’advisor e dei compensi del legale del debitore.
L’espressione di voto resa dall’Agenzia delle Entrate, a fronte di un declassamento del credito in chirografo, comporta la perdita del diritto al privilegio, determinando l’infondatezza dell’eccezione relativa alla violazione dell’ordine di pagamento dei creditori. (Elena Ceserani) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Elena Ceserani del Foro di Bologna
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