Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27103 - pubb. 08/04/2022

Fallimento - Misure cautelari reali e sequestro preventivo di beni di proprietà del fallito a fini di confisca

Tribunale Ancona, 08 Febbraio 2022. Pres., est. Ragaglia.


Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di beni di proprietà del fallito a fini di confisca ex D.Lgs. n. 231/01 disposto anteriormente al fallimento - Legittimazione del curatore a proporre istanza di conversione del sequestro al fine di avviare ex art. 105 L. fall. una procedura competitiva per la vendita dei beni assoggettati a sequestro preventivo - Sussistenza

Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di beni di proprietà del fallito a fini di confisca ex D.Lgs. n. 231/01 disposto anteriormente al fallimento - Dissequestro - Principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali

Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di beni di proprietà del fallito a fini di confisca ex D.Lgs. n. 231/01 disposto anteriormente al fallimento - Trasferimento del vincolo cautelare dal bene al ricavato dalla vendita dello stesso in sede fallimentare - Condizioni



Il curatore è legittimato a proporre istanza di conversione del sequestro disposto ante fallimento che abbia attinto i beni del fallito in vista di una futura confisca obbligatoria. Tale principio è mutuabile dalla riconosciuta legittimazione in capo al curatore a proporre addirittura richiesta di revoca e impugnazione dei provvedimenti cautelari reali nell’ipotesi che gli stessi siano stati disposti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. S.U. n. 45936/2019).

E’ escluso che possa procedersi al dissequestro ove i beni siano stati sottoposti a vincolo cautelare reale in vista di una futura confisca obbligatoria, stante il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi di cui al Libro I, Titolo IV, del D.Lgs. n. 159/2011 rispetto alle procedure concorsuali.

La confisca è diretta a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e a garantire l’effetto recuperatorio dell’illecito profitto e tale squilibrio può essere recuperato acquisendo il valore ricavato dall’alienazione del bene sequestrato in sede fallimentare, specie se si tratti di bene soggetto a deprezzamento, se non si tratti di bene in sè pericoloso o di cui sia vietata l’alienazione a terzi e se non via il rischio che l’autore dell’illecito ne possa rientrare in possesso (l’avvenuto spossessamento in favore della curatela, soggetto terzo, a seguito della dichiarazione di fallimento e le regole a presidio della procedura competitiva di vendita come individuate dal giudice delegato forniscono adeguate garanzie di cautela sotto quest’ultimo profilo). La conversione del sequestro non scalfisce del resto il principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali, atteso che le somme ricavate dalla vendita del bene sequestrato debbono essere interamente incamerate dallo Stato mediante versamento al Fondo Unico Giustizia. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Tardella



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