Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27048 - pubb. 30/03/2022
Fallimento: subentro nel preliminare, cancellazione dei vincoli e ammissione al passivo del creditore
Tribunale Massa, 27 Novembre 2021. Est. Ottobrino.
Fallimento – Subentro nel contratto preliminare – Cancellazione dell'ipoteca – Ammissione al passivo – Risoluzione del contratto – Effetti – Indennità di occupazione
La vendita fallimentare, anche se attuata dal curatore nelle forme contrattuali, come nel caso di stipula di contratto definitivo di vendita a seguito di subentro nel contratto preliminare, trova applicazione l'art. 108, comma 2, l.f. per la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione.
Il creditore ipotecario potrà chiedere di essere ammesso al passivo con il corrispondente privilegio sul prezzo pagato, ivi compreso l'acconto eventualmente versato al venditore ancora “in bonis”.
Quando l’originaria disponibilità di un immobile in capo alla parte promittente acquirente risulta giustificata da una clausola, finalizzata a concederlo in comodato, contenuta in un contratto preliminare di vendita con effetti anticipati, la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare spiega i suoi effetti ex tunc con ciò determinando che l’occupazione dell’immobile, in origine titolata, deve considerarsi invece intervenuta senza causa, con conseguente maturare di una corrispondente indennità di occupazione. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell’Avv. Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara
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