La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27003 - pubb. 22/03/2022

Responsabilità medica per intervento di rimozione di cataratta e ripartizione dell'onere della prova

Appello Palermo, 01 Dicembre 2021. Pres. Novara. Est. Hmeljak.


Responsabilità medica - Intervento chirurgico per la rimozione di cataratta - Ripartizione dell'onere della prova



Laddove venga dedotta la responsabilità del medico per aver cagionato la rottura della capsula posteriore del cristallino con definitiva perdita parziale del visus durante un intervento per la rimozione di cataratta, è onere del paziente provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento delle sue condizioni e la condotta del sanitario.

L’insorgenza di tale complicanza avvenuta durante la fase della frantumazione del cristallino, secondo il criterio della causalità materiale temperato dalla regola della causalità adeguata, rende la condotta imperita del medico nell’utilizzo dello strumento la causa “più probabile che non” dell’evento.

L’assenza di qualsiasi annotazione in cartella clinica di fattori concomitanti ed astrattamente idonei a fornire una spiegazione alternativa, in applicazione del principio di vicinanza della prova, consente di ritenere provata la sussistenza del nesso eziologico in base al criterio di riferibilità, secondo una legge statistica, tra l’evento lesivo ed il trattamento chirurgico in concreto praticato.

Ne deriva l’onere in capo al sanitario di dimostrare di avere agito con diligenza oppure la oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento secondo le regole della responsabilità contrattuale, stante la inapplicabilità retroattiva dell’art.7 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 (cosiddetta Legge Gelli – Bianco) a fatti avvenuti prima della sua emanazione. In ogni caso l’intervento di cataratta è ormai da ritenersi di carattere routinario a prescindere dalla possibilità di insorgenza di complicazioni con inapplicabilità della esenzione di responsabilità per colpa lieve di cui all’art. 2236 cod.civ. (Francesco Camerino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dr. Francesco Camerino – Funzionario Procura della Repubblica di Agrigento

 

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