Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26907 - pubb. 11/01/2021

Pagamento separato di crediti prededotti e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 1984, n. 3166. Pres. Mazzacane. Est. Cantillo.


Ripartizione dello attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Reiezione della richiesta di soddisfacimento immediato del credito assistito da prededuzione motivata da mere ragioni di disponibilità di cassa o da esigenze della procedura - Decreto del giudice delegato - Portata - Reclamo al tribunale ex art. 26 legge fall. - Ammissibilità - Provvedimento camerale di quest'ultimo in esito al reclamo stesso - Impugnabilità - Cassazione ex art. 111 cost. - Esclusione



Il decreto, con il quale il giudice delegato, in Sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, disattenda la richiesta di soddisfacimento immediato e separato del credito assistito da prededuzione, senza disconoscerne la collocazione preferenziale, ma per mere ragioni di disponibilità di cassa o di opportunità in relazione alle esigenze della procedura, non ha portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, configurando atto amministrativo reso nell'Esercizio di poteri di direzione e sorveglianza del procedimento concorsuale. Ne consegue che detto decreto resta soggetto al reclamo al tribunale, secondo la disciplina fissata dall'art. 26 della legge fallimentare (la cui legittimità costituzionale è stata esclusa dalla sentenza n. 42 del 1981 della Corte costituzionale solo nel diverso caso dei decreti di natura decisoria resi dal giudice delegato in materia di riparto dell'attivo) e che, inoltre, il provvedimento camerale adottato dal tribunale in esito al reclamo (analogamente privo di contenuto decisorio su diritti soggettivi), non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato