Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26877 - pubb. 11/01/2021

Gli interessi maturati nel corso della procedura possono essere attribuiti solo se il relativo credito è stato ammesso al passivo

Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 1996, n. 2321. Pres. Lipari. Est. Pignataro.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Crediti ammessi a causa di prelazione riconosciute o escluse - Contestazione in sede di riporto dell'attivo - Inammissibilità - Interessi maturati nel corso della procedura - Ammissione al passivo - Necessità



In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione dei crediti, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, e il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti. Ne consegue che gli interessi maturati nel corso della procedura, attesa l'autonomia della relativa obbligazione rispetto all'obbligazione principale (e salva l'ipotesi di interessi su somme dovute a titolo di risarcimento danni) possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto espressa richiesta e se il relativo credito sia stato ammesso al passivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI Presidente

" Gian Carlo BIBOLINI Consigliere

" Alberto PIGNATARO Rel. "

" Ugo Riccardo PANEBIANCO "

" Luigi ROVELLI "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GODONE EZIO, elettivamente domiciliato in Roma c-o la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO STRATTA, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DALY SISTO SAS, in persona del Curatore Varrone Silvana;

Intimato

avverso il provvedimento del tribunale di Ivrea, - sezione fallimentare - depositato il 03-10-92;

udita le relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-11-95 dal Consigliere Relatore Dott. Alberto Pignataro;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

FATTO

Nel corso della procedura relativa al fallimento della s.a.s. di Daly Sisto dichiarato dal tribunale di Ivrea, il curatore predisponeva un progetto di ripartizione parziale dell'attivo nel quale era prevista l'assegnazione della somma di L. 15.505.232 a favore del creditore privilegiato Ezio Godone, già lavoratore dipendente della società fallita.

Con decreto del 16 luglio 1992 il giudice delegato al fallimento respingeva il ricorso del Godone diretto ad ottenere l'attribuzione della maggior somma di L. 22.312.139, comprensiva degli interessi legali maturati nel corso della procedura, sul rilievo che risultava richiesta ed ammessa al passivo solo la somma indicata nel progetto di ripartizione.

Con decreto del 3 ottobre 1992, notificato il 12 ottobre successivo, il tribunale di Ivrea rigettava il reclamo proposto dal Godone ai sensi dell'art. 26 l. fall., osservando che - come ritenuta dal giudice delegato - gli ulteriori interessi legali maturati nel corso della procedura non potevano essere attribuiti al Godone non essendo stati richiesti ne' riconosciuti in sede di formazione dello stato passivo.

Per la cassazione di tale decreto il Godone ha proposto ricorso ex art. 111 cost., con atto notificato al curatore del fallimento il 9 dicembre 1992, deducendo un motivo.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

 

DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso il Godone deduce l'erroneità del decreto impugnato, osservando che gli interessi sui crediti di lavoro assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore continuando a decorrere durante la procedura concorsuale secondo la previsione dell'art. 55 l. fall. e che nella specie a nulla rilevava in contenuto della domanda di ammissione al passivo tanto più che il titolo posto a fondamento di tale domanda (sentenza del pretore di Ivrea del 5 ottobre 1982) conteneva la condanna della società fallita al pagamento della somma capitale oltre agli interessi fino al saldo.

Il ricorso, essendo proposto contro un provvedimento definitivo, decisorio e concernente diritti soggettivi, è ammissibile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 111 Cost. Esso è, però, infondato.

La censura del ricorrente muove dalla premessa che, ai sensi dell'art. 55 l. fall. la dichiarazione di fallimento, mentre sospende, fino alla chiusura della procedura, la produzione degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, fa salvi gli interessi relativi ai crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, di modo che nella specie, essendo indubbia la natura privilegiata del credito di lavoro subordinato, si sarebbero dovuti considerare, nel progetto di ripartizione parziale dell'attivo, gli ulteriori interessi maturati nel corso della procedura fallimentare. Il ricorrente ha dimostrato di non intendere che il nucleo essenziale del provvedimento impugnato è costituito dal rispetto del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. "ex plurimis", sentenze nn. 2302-1995, 5073-1994, 6228-1993), secondo il quale in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione dei crediti, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo.

Da tale principio deriva che, come in particolare si è rilevato nella citata sentenza n. 5073 del 1994, il giudice delegato, valutando le osservazioni dei creditori di dissenso sul progetto di distribuzione dell'attivo predisposto dal curatore ai sensi dell'art.110 l. fall., deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduazione dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti, ma non può esaminare le questioni che concernono l'esistenza e l'ammontare dei crediti ammessi e-o l'esistenza delle cause di prelazione riconosciute o escluse in quella sede. Nè per giungere a diversa conclusione nella fattispecie concreta può utilmente richiamarsi il vincolo di accessorietà che lega l'obbligazione degli interessi all'obbligazione principale. Tale vincolo, infatti, rileva solo nel momento genetico perché l'obbligazione per interessi, una volta sorta, rimane autonoma essendo le sue vicende indipendenti da quelle dell'obbligazione principale, di modo che gli interessi (salva l'ipotesi non ricorrente nella specie di interessi su somme dovute a titolo di risarcimento danni) possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto espressa richiesta e, con riguardo alla procedura fallimentare, se il relativo credito sia stato ammesso al passivo.

Il provvedimento impugnato si è attenuto agli indicati principi ed ha, pertanto, correttamente escluso che nel progetto di ripartizione potesse essere attribuita al creditore privilegiato Godone una somma superiore a quella indicata nella domanda di insinuazione e nello stato passivo.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non deve emettersi pronuncia sulle spese poché l'intimato non si è costituito.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MARZO 1996