Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26843 - pubb. 16/03/2022
E' incombenza dell’amministratore la preventiva convocazione degli aventi diritto all'assemblea di condominio
Cassazione civile, sez. II, 20 Dicembre 2021, n. 40827. Pres. Manna. Est. Scarpa.
Convocazione degli aventi diritto - Requisito di validità della deliberazione - Incombenza dell’amministratore - Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione - Compito dell’assemblea
In tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. (massima ufficiale)
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