Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26840 - pubb. 16/03/2022
Domande tardive nel sovraindebitamento: divieto con eccezioni
Tribunale Bologna, 11 Febbraio 2022. Est. Florini.
Sovraindebitamento – Domande tardive – Limiti – Eccezioni
La normativa vigente nella materia del procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato non prevede alcun meccanismo di ammissibilità e trattazione delle “domande tardive”, in quanto nessuna disposizione prevede o fa riferimento ad una tale possibilità; trattasi di una mancanza oggettiva che il tipo particolare del procedimento in esame – per la sua natura sintetica e semplificata – può rendere ragione di una scelta restrittiva che escluda ogni istituto analogo a quello di cui all’art. 101 L.F.
Tuttavia, benché tale interpretazione sia condivisibile, va ammessa la deroga per le situazioni ove il creditore dimostri di non essere stato tempestivamente informato dell’onere di procedere alla formulazione della relativa domanda e, per ragioni di economia processuale, è opportuno estendere l’ammissibilità delle domande anche alle situazioni ove l’istanza pervenga ai liquidatori entro il termine originariamente assegnato alla generalità dei creditori per le eventuali osservazioni: tale scelta interpretativa appare la più conforme ad un necessario criterio equitativo - e come tale eccezionalmente adottato - in quanto fino al momento rispetto al quale è possibile presentare osservazioni la redazione dello stato passivo non può dirsi ancora completata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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