Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26832 - pubb. 15/03/2022
Sovraindebitamento: l’accordo inattuato può essere convertito in liquidazione
Tribunale Chieti, 22 Febbraio 2022. Est. Valletta.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Impossibilità oggettiva di attuazione - Conversione dell’accordo in liquidazione del patrimonio - Applicazione analogica dell’art. 14 quater l. 3/2012 - Ammissibilità
In ipotesi di sopravvenuta impossibilità di adempiere i termini dell’accordo di composizione della crisi, per fatti ascrivili al debitore (nella specie, per problemi di salute e per oggettive difficoltà di operare dell’impresa, a causa della pandemia), va disposta la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 in applicazione analogica dell’art. 14 quater l. 3/2012, che si occupa di ipotesi patologiche cioè ascrivibili a condotta rimproverabile al debitore; invero infatti “eadem ratio” si coglie con riferimento alla ipotesi in cui fattori oggettivi non imputabili al debitore rendano impossibile attuazione dell’accordo, non ritenendo sia preclusiva la norma che limita detta possibilità di conversione al solo piano del consumatore (art. 14 bis c.2 lett. b). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (1)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
(1) La decisione si segnala per la ritenuta ammissibilità della conversione dell’accordo in liquidazione dei beni, ad istanza del debitore, nel caso in cui questi dichiari di non essere riuscito ad adempiere all’accordo a causa di problemi sopravvenuti non dipendenti dalla sua volontà. In realtà l’art. 14 quater e l’art. 11 c.5 nulla dispongono in ordine a detta conversione, nel caso di inadempimento dell’accordo per fatto non imputabile al debitore. Il giudice giustifica detta applicazione analogica osservando che, in tema di piano del consumatore, in effetti l’art. 14 bis l. 3/2012 consente la conversione non solo per inadempimento colpevole del piano ma anche “se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore”. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che approccia la normativa nel modo più estensivo, riconoscendo al novero più ampio possibile di debitori l’accesso alla liquidazione quale procedura residuale.
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