Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26811 - pubb. 12/03/2022

La Cassazione ribadisce le modalità di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 08 Febbraio 2022, n. 4030. Pres., est. Di Marzio.


Fallimento – Ricorso – Notifica – Modalità



". . . L'art. 15, comma 3, l. fall. (nel riprodotto testo novellato dalla legge n. 221/012) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (Cass. n. 6378 del 2018; Cass. n. 5080 del 2018; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016). Ciò tanto più che: «Non è discutibile che la previsione della notificazione all'indirizzo Pec dell'impresa rappresenti una sicura semplificazione per il ricorrente, ma, nel contempo, risponde anche ad un interesse qualificato dell'imprenditore, potendosi configurare una sorta di diritto di quest'ultimo alla notificazione a tale indirizzo che recede solo di fronte all'esistenza di cause ostative integranti l'impossibilità» (Cass. n. 20666 del 2019). . . ." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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