Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26774 - pubb. 08/03/2022

Ordinanza pronunciata in sede di trattazione iscritta, omessa consultazione del PCT e rimessione in termini

Tribunale Bologna, 28 Agosto 2021. Est. Costanzo.


Processo civile – Udienza a trattazione iscritta – Comunicazione dell'ordinanza emessa – Mancata consultazione del PCT – Rimessione in termini



Nel caso in cui la parte non abbia avuto conoscenza dell'ordinanza emessa in sede di trattazione scritta (quando sarebbe stato suo onere consultare l'esito dell'udienza tramite il PCT), può essere disposta la rimessione in termini ove negli atti di causa non sia stata data l'avvertenza che il verbale dell'udienza a trattazione scritta non sarebbe stato autonomamente comunicato alle parti.

La sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini può essere ravvisata anche in ragione del particolare contesto che vede, da un lato, l’applicazione di disposizioni emergenziali di fattura non impeccabile e non di rado fonte di incertezze negli operatori pratici, e, dall’altro lato, prassi difformi a seconda delle sedi degli uffici giudiziari.

[Nel caso di specie, la parte, che non aveva avuto comunicazione dell’ordinanza pronunciata all’udienza a trattazione scritta, aveva appreso dell’avvenuta assegnazione di termini per note solo all’esito della comunicazione di altra ordinanza fuori udienza la quale, attesa la proroga del termine entro il quale trova applicazione l’art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, aveva disposto la modalità della trattazione scritta anche per l’udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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