Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26748 - pubb. 05/03/2022

Sulla prova del credito bancario: contratto ed estratti conto completi non sono l'unico modo di provare le movimentazioni del rapporto

Cassazione civile, sez. II, 14 Febbraio 2022, n. 4718. Pres. Manna. Est. Giannaccari.


Rapporti bancari – Estratto conto – Prova delle movimentazioni del rapporto e della causa debendi

Conto corrente bancario – Ripetizione di somme indebitamente trattenute – Mancanza contratto – Incompletezza estratti conto analitici – Modalità probatorie della movimentazione del rapporto – Ammissibilità della CTU dall’estratto conto più antico

Conto corrente bancario – Ripetizione di somme indebitamente trattenute – Onere della prova – Valutazione della affidabilità della CTU



Nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi.

La rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate. Tuttavia, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.

In presenza di un considerevole numero dì estratti conto, prodotti dal correntista che, in tal modo ha adempiuto al suo onus probandi, il giudice ha ricostruito, attraverso la consulenza contabile, il rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data, senza perciò incorrere nella violazione dell'art.115 c.p.c., non avendo l'estratto conto valore di prova legale. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Antonio Tanza



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