Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26710 - pubb. 26/02/2022

La funzione del giudice delegato durante l'esecuzione del concordato preventivo

Tribunale Viterbo, 18 Novembre 2021. Pres. Turco. Est. Geraci.


Concordato preventivo – Esecuzione – Funzione del giudice delegato



Nel corso della esecuzione del concordato preventivo, le attribuzioni del Tribunale devono ritenersi circoscritte a quanto previsto dall’art. 185 l. fall., norma che attribuisce un ruolo di vigilanza primaria al commissario giudiziale, il quale deve riferire al Giudice delegato “ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori”.

A fronte di tale segnalazione, tuttavia, la legge fallimentare non attribuisce alcun potere di coazione al giudice delegato, il quale assume dunque una funzione di vigilanza in merito all’operato del commissario circa i doveri imposti a tale figura dal medesimo art. 185 l. fall.

Il giudice delegato potrà interloquire con il commissario circa le modalità di sorveglianza che tale professionista esercita sul debitore ed è preposto a verificare che lo stesso informi tempestivamente il ceto creditorio in modo che ciascun creditore possa chiedere la risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 186 l.f. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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