Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26694 - pubb. 25/02/2022
La previsione di un tasso di fatto coincidente con quello effettivo non soddisfa la condizione di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000
Cassazione civile, sez. VI, 10 Febbraio 2022, n. 4321. Pres. Bisogni. Est. Falabella.
Anatocismo – Previsione coincidente con il tasso effettivo – Condizione di cui alla delib. CICR 9 febbraio 2000
La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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