Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26632 - pubb. 15/02/2022

Gli enti ponte cessionari delle aziende bancarie delle banche in risoluzione non rispondono delle obbligazioni derivanti da rapporti già estinti al momento della cessione

Tribunale Perugia, 24 Gennaio 2022. Est. Marzullo.


Ente Ponte – Banche in risoluzione – Art. 43 D.Lgs. n. 180/15 – Provvedimento Banca d’Italia 22/11/15 – Azienda bancaria – Cessione – Rapporti bancari estinti – Legittimazione passiva – Non sussiste



Deve escludersi la legittimazione passiva dell’ente ponte e, così, dell’istituto bancario incorporante rispetto alle obbligazioni derivanti dai rapporti già estintisi al momento della cessione allo stesso ente ponte di diritti, attività e passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, salvo che le stesse non fossero già oggetto di causa. Ciò in quanto con provvedimento di Banca d’Italia del 22/11/15, adottato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. n. 180/15, i trasferimenti agli enti ponte hanno riguardato “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione”. Irrilevante, rispetto a ciò, è il semplice avvio, al momento della cessione, della procedura di mediazione. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Patrizio Melpignano



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