Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26630 - pubb. 15/02/2022

Presupposti reddituali per l'esdebitazione del professionista incolpevole

Tribunale Mantova, 25 Gennaio 2022. Est. Bernardi.


Sovraindebitamento – Professionista incolpevole – Esdebitazione dell'incapiente



Il professionista che abbia determinato senza colpa la situazione di indebitamento può accedere alla procedura di esdebitazione dell’incapiente di cui all' art. 14-quaterdecies della legge n. 3/2012, non occorrendo pronunciare sulla eventuale domanda subordinata di liquidazione del patrimonio.

Nel caso di specie, il tribunale ha anche verificato il rispetto del parametro di cui all'art. 14 quaterdecies co. 2 della citata legge, laddove il reddito effettivamente disponibile del richiedente è risultato pari a € 8.134,00 annui e l'assegno sociale (pari a € 460,28) moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. 5-12-203 n. 159 corrisponde a € 8.975,46. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 4/21 depositato in data 8-11-2021 concernente la domanda formulata da (nato al ed ivi residente in via; C.F.: ai sensi dell'art. 14 quaterdecies e, in via subordinata, dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;

- visto il proprio decreto del 4-1-2022;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in - esaminata la relazione predisposta dall'O.C.C. * e la ulteriore documentazione integrativa allegata nel termine assegnato;

- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 svolgendo la libera professione di geometra;

- osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tali da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 6 e segg. del ricorso;

- rilevato che il ricorrente non si è avvalso in precedenza del beneficio richiestonei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della legge n. 3/2012 e

- considerato che il gestore della crisi, nell'attestare la regolarità e completezza della documentazione concernente la posizione reddituale dell'istante, ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nella contrazione dei compensi professionali conseguenti alla crisi del settore edilizio, nel peso degli oneri finanziari contratti con il sistema bancario sia per la costruzione della abitazione destinata a residenza - forzatamente alienata in seguito ad espropriazione immobiliare- sia per il finanziamento delle società e di cui l'istante ha detenuto partecipazioni societarie fino al 2012 e, infine, nella crisi coniugale sfociata nella separazione);

- ritenuto che la crisi economica e finanziaria in cui versa l'istante, per quanto sopra rilevato è incolpevole e che non emergono atti in frode dei creditori sicché egli è quindi meritevole del beneficio;

- rilevato che il ricorrente è titolare unicamente del reddito derivante dalla propria attività professionale;

- osservato che il ricorrente, nell'ultimo anno, ha percepito un reddito di € 46.994,00 che, al netto di imposte e contributi previdenziali, si riduce a 22.534,00 da cui deve detrarsi il complessivo importo di 14.400,00 per contributo al mantenimento della moglie e del figlio (v. art. 14 quaterdecies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo vigente) sicché il reddito effettivamente disponibile si riduce a 8.134,00 annui;

- rilevato che risulta rispettato il parametro di cui all'art. 14 quaterdecies co. 2 della legge n. 3/2012 posto che l'assegno sociale (pari a 460,28) moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. 5-12-203 n. 159 corrisponde a € 8.975,46 [460,28x13-5.983,64+2.991,82 (5.983,64:2) xl];

- considerato pertanto che il ricorso merita accoglimento e che, conseguentemente, non occorre pronunciare sulla domanda di liquidazione del patrimonio;

- rilevato che vanno impartiti i provvedimenti previsti dall'art. 14 quaterdecies co. 7 e 8;

 

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso, visto l'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012 nel testo vigente a seguito del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n.176/2020, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di * i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (8-11- 2021);

- dispone che, entro il 15 ottobre del 2022, 2023, 2024 e 2025, il ricorrente (a pena di revoca del beneficio) depositi presso la cancelleria fallimentare del Tribunale una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione del gestore della crisi ai fini di cui all'art. 14 quaterdecies co. 1 della legge n. 3/2012, con riserva di disporne la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o emettere i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori, rammentando l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento di costoro in caso di sopravvenienza di utilità entro quattro anni dal presente provvedimento;

- ordina che il presente decreto sia comunicato dal gestore della crisi al debitore e a tutti i creditori a mezzo p.e.c. o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata a.r., evidenziando che costoro possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni con atto depositato presso la cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

Il Gi dott.Mauro Pietro Bernardi

Si comunichi.

Mantova, 25 gennaio 2022.



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