Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26577 - pubb. 04/02/2022

Forma della procura speciale per la rappresentanza sostanziale in mediazione

Tribunale Latina, 28 Dicembre 2021. Est. Galasso.


Mediazione – Procura speciale a rappresentare la parte – Obbligatorietà della forma pubblica dell’atto di conferimento della procura – Sussistenza



La procura conferita per la rappresentanza sostanziale della parte in mediazione deve avere necessariamente la forma dell’atto pubblico, dovendo trovare applicazione le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
 
Non si dubita della natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, per cui la procura per la relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico.

In mancanza di idonea procura notarile – dovendosi escludere, in materia, il potere di autentica del difensore – non può ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né validamente introdotto ed espletato il procedimento di mediazione. (Rocco Guarino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Rocco Guarino



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