Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26480 - pubb. 19/01/2022
Domanda di condanna ad un facere infungibile e riqualificazione della domanda. Agevolazione all’accesso al credito del decreto liquidità e valutazione del merito creditizio del cliente
ABF Roma, 12 Ottobre 2021, n. 21401. Pres. Sirena. Est. Prosperetti.
Finanziamenti Covid – Erogazione di nuovi finanziamenti – Decreto Liquidità – Competenza ABF – Esclude provvedimenti costitutivi – Iura novit Curia – Riqualificazione della domanda
Finanziamenti Covid – Erogazione di nuovi finanziamenti – Decreto Liquidità – Diritto al credito – Insussistenza – Libertà economica delle imprese bancarie
Finanziamenti Covid – Erogazione di nuovi finanziamenti – Decreto Liquidità – Diritto al credito – Insussistenza – Libertà economica delle imprese bancarie Valutazione del merito creditizio – Obbligo per le banche
Il principio per cui l’ABF non può emettere provvedimenti di natura costitutiva ovvero di condanna ad un facere infungibile non osta all’accoglimento della domanda del ricorrente relativa alla concessione di un finanziamento ex art. 13 D.L. 23/2020 (cd. Decreto liquidità), posto che la stessa domanda può essere riqualificata come richiesta al Collegio di esprimersi in ordine alla legittimità del diniego opposto alla richiesta di finanziamento, eventualmente in uno alla valutazione della culpa in contrahendo ex art. 1337 c.c. dell’intermediario.
Nel sistema vigente non sussiste alcun diritto del cliente della banca all’erogazione del finanziamento, né, tanto meno, l’esistenza di un obbligo generale di far credito in capo agli intermediari, essendo la valutazione del merito creditizio prerogativa dell’istituto mutuante in coerenza con i principi di libertà di iniziativa economica e di libertà privatistico-imprenditoriale delle imprese bancarie (art. 41 Cost.). In questa prospettiva, le norme del d.l. 23/2020 (cd. decreto liquidità) non possono essere interpretate quali deroghe ai principi generali appena richiamati e dunque non attribuiscono ai richiedenti alcun diritto ad ottenere il finanziamento.
La finalità di agevolazione all’accesso al credito, propria del d.l. 23/2020 (cd. liquidità), si esplica esclusivamente su un livello indiretto, favorendo la possibilità di ottenerlo grazie alla mitigazione del rischio di credito assicurata dall’intervento dello Stato in veste di garante e accelerando i tempi della garanzia. La detta finalità non esclude dunque il diritto-dovere dell’intermediario alla valutazione del merito creditizio del cliente, non foss’altro perché le semplificazioni normative non implicano per l’intermediario il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione/gestione del finanziamento, anche in termini di responsabilità verso il Fondo statale stesso.
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
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