Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26479 - pubb. 19/01/2022
Adozione da parte dell'Arbitro di provvedimenti di natura costitutiva e di condanna ad un facere. Competenza ad accertare i presupposti di accesso alla moratoria del finanziamento per i mutui 'prima casa'
ABF Roma, 02 Ottobre 2021, n. 20744. Pres. Sciuto. Est. Accettella.
Finanziamenti – Moratoria Covid – Decreto Cura Italia – Competenza ABF – Esclude provvedimenti costitutivi
Finanziamenti – Moratoria Covid – Decreto Cura Italia – Presupposti di accesso alla moratoria “Fondo di solidarietà Gasparrini” – Competenza alla valutazione di merito
L’adozione di provvedimenti di natura costitutiva, così come di condanna ad un facere infungibile, esula da quelle dell’Arbitro. Di conseguenza, l’ABF non può disporre la sospensione del finanziamento pendente prevista ai sensi dell’art. 56 decreto “Cura Italia”, così come non può imporre all’intermediario di concederla al cliente ricorrente.
La competenza ad accertare la sussistenza dei presupposti di accesso alla moratoria del finanziamento per i mutui “prima casa” legata all’intervento del fondo di solidarietà “Gasparrini” (l. n. 244/2007) è radicata in capo al MEF e non agli intermediari, ai quali è invece demandato un controllo di natura meramente formale sulla regolarità della documentazione. È dunque illegittimo il comportamento della banca che, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione, non la trasmette al gestore del Fondo di solidarietà (MEF), sostituendosi a quest’ultimo nella valutazione di merito di sua competenza.
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
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