Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26464 - pubb. 06/12/2021
Conversione del pignoramento e quantificazione del credito rateale alla luce della nuova formulazione dell'art. 569 c.p.c.
Tribunale Catania, 06 Novembre 2021. Est. Lentano.
Espropriazione in genere - Pignoramento - Conversione e riduzione
Il principio affermato da Cass. 22645/2012, secondo cui, per richiedere i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, è sufficiente la menzione di detti ratei nella nota di precisazione del credito, depositata ai fini della conversione del pignoramento, si applica anche nel caso in cui non sia stata depositata la dichiarazione di credito prevista dall’art. 569 I comma, come novellato dalla L. 12/2019, che pure prevede, in caso di mancato deposito, la limitazione del dovuto, in sede di conversione del pignoramento, al precettato. In ogni caso, detta dichiarazione di credito non occorre quando l’istanza di conversione del pignoramento sia depositata prima ancora che sia fissata l’udienza di determinazione delle modalità di vendita. Qualora la conversione del pignoramento sia richiesta con rateazione, ed il credito sia a sua volta retale, come nel caso dell’assegno di mantenimento, non può tenersi conto, nella determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato, dei ratei dell’assegno a scadere, poiché l’ordinanza di conversione deve necessariamente cristalizzare il credito alla data della sua emissione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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