Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26461 - pubb. 07/11/2021
In caso la procedura esecutiva venga dichiarata estinta, la cauzione versata deve essere restituita all'aggiudicatario decaduto
Tribunale Ragusa, 07 Ottobre 2021. Est. Rapisarda.
Espropriazione immobiliare - Vendita - Versamento del prezzo - Estinzione del procedimento - Chiusura anticipata
Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione non perfezionatasi con il versamento del saldo prezzo con conseguente emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 587 c.p.c. (acquisizione della cauzione e disposizione di un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo base), la procedura venga dichiarata estinta per rinuncia dei creditori titolati, avvenuta prima dell’esperimento del nuovo tentativo di vendita, la cauzione va restituita all’aggiudicatario in applicazione delle regole generali in tema di ripetizione dell’indebito. La somma acquisita dalla procedura a titolo di multa, infatti, non può essere assegnata ai creditori perché costoro hanno rinunciato all’esecuzione e pertanto non hanno diritto alla distribuzione né detta somma può essere reclamata dal debitore esecutato siccome l’art. 632 c.p.c. si applica alla diversa ipotesi in cui l’estinzione intervenga dopo la vendita del bene ove il debitore, non potendo più ottenere la res, avrà diritto alla consegna di un bene succedaneo rappresentato dal prezzo ricavato dalla vendita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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