Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26436 - pubb. 02/09/2021

I vizi del procedimento ex art. 169-bis l.fall. non rientrano nella cognizione del Giudice ordinario

Appello Venezia, 08 Giugno 2021. Pres. Taglialatela. Rel. Zanon.


Concordato preventivo - Scioglimento e sospensione dei contratti - Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del contraente in bonis - Effetti



La Corte d'Appello di Venezia ha stabilito che i vizi del procedimento per lo scioglimento e/o la sospensione dei contratti ex art. 169-bis l.fall., come la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del contraente in bonis e il termine di decorrenza dei provvedimenti adottati (il debitore concordatario notificava in ritardo l'avvenuta sospensione del contratto bancario) non possono essere oggetto di un giudizio di cognizione (eventualmente intrapreso per la determinazione del corrispettivo). Essi divengono definitivi, una volta che non siano stati reclamati oppure, a tutto concedere, che il contraente in bonis non abbia fatto valere tali vizi con il giudizio di opposizione all'omologa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Segnalazione dell'avv. Fabio Sebastiano


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