Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26349 - pubb. 05/11/2021
Soddisfazione del creditore ipotecario del condividente non esecutato in sede di divisione endoesecutiva
Tribunale Bari, 05 Ottobre 2021. Est. Cutolo.
Espropriazione di beni indivisi - Cause di prelazione
In caso di vendita del compendio staggito in sede di divisione endoesecutiva, il creditore ipotecario del comproprietario in bonis ha diritto alla conservazione della garanzia (v. art. 2825, co. 3, c.c.), pertanto occorrendo preservare tale garanzia sul ricavato destinato altrimenti ai condividenti.
E’ rimessa alla fase distributiva del giudizio endoesecutivo l’effettiva percezione dell’incasso, ove consti la rituale introduzione di procedura esecutiva nei confronti dei comproprietari in bonis nelle forme del pignoramento presso terzi (cfr. Cass., n. 8877/2020) nel caso in cui il debito sia già scaduto, altrimenti dovendo il giudice della divisione, al cospetto di credito ipotecario non ancora scaduto, accantonare l’importo e costituire deposito di garanzia, vincolato fino al momento della scadenza (arg. ex art. 2803 c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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