Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26348 - pubb. 20/10/2021

Decorrenza del termine per la riassunzione delle procedure esecutive sospese

Tribunale Roma, 20 Settembre 2021. Est. Ferramosca.


Sospensione dell'esecuzione - Spese del procedimento



Il termine di cui all’art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020) decorre non alla cessazione della sospensione, ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata; evento quest’ultimo che non può che ritenersi realizzato all’esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione (da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale