Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26341 - pubb. 24/12/2021

Intermediazione finanziaria e obblighi informativi: è necessaria l'indicazione della specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione per ogni strumento finanziario?

Cassazione civile, sez. VI, 09 Agosto 2021, n. 22513. Pres. Bisogni. Est. Fidanzia.


Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell’intermediario - Contenuto - Fattispecie



In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale