Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26290 - pubb. 14/12/2021
Omologazione del piano del consumatore ludopatico
Tribunale Ravenna, 22 Luglio 2021. Est. Farolfi.
Sovraindebitamento – Consumatore – Ludopatia – Omologazione
Può procedersi alla omologazione, ex art. 12 bis l. 3/2012, di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore affetto da ludopatia; tale situazione soggettiva giustifica la nomina del liquidatore al fine di apprendere i ratei stipendiali promessi dal debitore, in difetto di collaborazione di quest’ultimo, direttamente dal datore di lavoro, nonché al fine di acquisire la finanza esterna promessa da un terzo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE DI RAVENNA
UFFICIO FALLIMENTI
Nella persona del Dott. Alessandro Farolfi - Giudice del.
Nel procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento iscritta al n. 1/2021, promossa con ricorso depositato da:
G. M., n. Lugo (RA), il *, rappresentato dall’Avv. *
con l’ausilio degli avvocati *, nominate quali gestori della crisi dall’OCC (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Ravenna,
ha emesso il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato il 23/02/2021, il sig. G. M. ha avanzato una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento in qualità di consumatore;
ricordato, in sintesi, che la proposta prevede la messa a disposizione per i creditori di una somma di Euro 350 mensili tratte dal proprio stipendio, per la durata di 5 anni dalla omologazione, per una durata di 60 mensilità con un introito complessivo di Euro 21.000 ed apporto di finanza esterna da parte del sig. V. Gianluca, per un importo di Euro 2.000 entro 30 gg. dalla omologazione stessa. La situazione di sovraindebitamento è stata imputata ad una condizione patologia di ludopatia in corso di risoluzione.
A seguito di richiesta di integrazioni e fissazione di una prima udienza per la data del 23/04/2021 sono state acquisite alcune delucidazioni, nonché la produzione di documenti integrativi.
Con successivo decreto in data 3 maggio 2021, pertanto, questo Giudice ha fissato l’udienza per la discussione della proposta e la verifica circa la presenza o meno di opposizioni per la data del 18 giugno 2021, ore 9.45, assegnando ai creditori termine sino all’udienza per far pervenire eventuali opposizioni.
A tale udienza si è dato atto che non sono pervenute osservazioni od opposizioni da parte dei creditori, mentre i gestori hanno prestato definitivo parere favorevole alla omologazione del piano del consumatore proposto dal sig. G. Il Giudice si è quindi riservato la decisione.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che detto piano di composizione della crisi proposto dal sig. G. in qualità di consumatore debba essere omologato, ex art. 12 bis L. 3/2012 e succ. modd., con la precisazione che si dirà in ordine all’attività liquidatoria successiva.
Sussiste in primo luogo la competenza territoriale di questo Ufficio giudiziario, a mente di quanto previsto dall’art. 9 co. 1 e 12 bis L. 3/2012.
Nella specie, inoltre, non risultano emersi atti di frode ai creditori né risultano compiuti nel corso del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione giudiziale; inoltre la documentazione integrativa depositata esclude, peraltro, che si possa al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto da un lato del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente. Tale situazione infatti ha reso non imputabile al ricorrente stesso – come dimostra anche la certificazione rilasciata dal SERT – la propensione al gioco d’azzardo, dovendosi osservare che detta patologia risulta altresì in corso di risoluzione.
Condivide questo Giudice quanto recentemente affermato, sul punto, da Tribunale di Catania, 11.08.2020, secondo cui:
“Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico”.
Come si è affermato in letteratura, infatti, occorre distinguere quando il debitore sovraindebitato è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d’azzardo, rispetto a quando, invece, è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d’azzardo patologico. Infatti, secondo le Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alla persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP), elaborate dal Ministero della Salute nel 2015, il gioco d’azzardo anzi tutto si distingue da ogni altra forma di gioco per la presenza determinante del fattore caso e per l’assenza del fattore abilità. Il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (c.d. DSM), definisce il disturbo da gioco d’azzardo patologico come un disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall’individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni in un lasso temporale di dodici mesi:
a) ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l’eccitazione desiderata;
b) è irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d’azzardo;
c) ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d’azzardo;
d) è spesso preoccupato dal gioco d’azzardo;
e) spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio;
f) dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un’altra volta per ritentare;
g) presenta una tendenza a mentire per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo;
h) ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d’azzardo;
i) conta su soggetti terzi per procurarsi il denaro necessario a risollevare situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo.
Anche Trib. Torino, 8 giugno 2016, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui sovraindebitamento era stato causato, tra l’altro, da un accertato disturbo di gioco d’azzardo patologico, riconoscendo perciò in capo al consumatore l’assenza di colpa e nella causazione dell’indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento, così da affermare che “pur avendo … dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica - la ludopatia - che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure”.
Più in generale, sul presupposto soggettivo di ammissibilità della procedura, si deve dare conto che la recente riforma della L. 3/2012 (operata dalla legge n. 176/2020 di conversione del c.d. d.l. Ristori, entrata in vigore il 25/12/2020 ed applicabile espressamente anche ai procedimenti pendenti) ha modificato l’art. 12 bis di tale articolato normativo espungendo la parte relativa alla meritevolezza del consumatore che è stata invece riproposta all’art. 7 co. 2 lett. D ter) ove – in particolare – non rileva più la semplice colpa lieve e neppure quella, per così dire ordinaria, relativa ad un soggetto di medie condizioni, posto che ormai costituisce elemento ostativo soltanto la situazione di sovraindebitamento che derivi da “colpa grave, malafede o frode”, di cui in questo procedimento non v’è prova. Si consideri al riguardo quanto, condivisibilmente, affermato da Trib. Verona, 5 febbraio 2021, secondo cui una lettura eccessivamente restrittiva dei requisiti soggettivi di ammissibilità “non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”.
Ciò posto, come rilevato, non sono state proposte opposizioni ed il piano, nella sua semplicità, appare certamente fattibile. A tale riguardo, tuttavia, stante la particolare eziologia della situazione di sovraindebitamento e visto l’art. 13 della cit. L. n. 3/2012, ai fini dell’esecuzione del piano si ritiene necessaria la nomina del liquidatore, che potrà coincidere con le stesse professioniste/gestore della crisi, Avv.sse *, anche per ragioni di economicità. Le stesse opereranno sotto la vigilanza di questo Tribunale, cui riferiranno periodicamente e, comunque, non appena si presentino difficoltà coinvolgenti diritti di terzi o tali da consigliare la sostituzione del liquidatore, ovvero qualora si verifichino altri gravi motivi. Le stesse dovranno in particolare attivarsi al fine di acquisire dal sig. G. la somma mensile di 350 Euro dallo stipendio, da destinarsi ai creditori. In caso di omesso versamento spontaneo il liquidatore è fin da ora autorizzato a notificare il presente provvedimento al datore di lavoro al fine di ottenere da questi il pagamento diretto di tale importo sul conto corrente della procedura che lo stesso liquidatore è autorizzato ad aprire.
Il liquidatore procederà inoltre ad acquisire dal terzo la finanza promessa di Euro 2.000.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione
PQM
Omologa il piano del consumatore di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da G. M., n. *;
Nomina quale liquidatore le Avv.sse*, anche in via disgiunta. Lo stesso opererà sotto la vigilanza del Tribunale, cui riferirà periodicamente e, comunque, non appena si presentino difficoltà coinvolgenti diritti di terzi o tali da consigliare la sostituzione del liquidatore, ovvero qualora si verifichino altri gravi motivi, nonché per quanto indicato in motivazione.
Dispone che il liquidatore percepisca dal sig. G. la somma di 350 Euro mensili dallo stipendio, da destinarsi ai creditori, così come previsto dal piano e per l’intera sua durata. In caso di omesso versamento spontaneo il liquidatore è fin da ora autorizzato a notificare il presente provvedimento al datore di lavoro al fine di ottenere da questi il pagamento diretto di tale importo sul conto corrente della procedura che lo stesso liquidatore è autorizzato ad aprire. Il liquidatore procederà altresì all’incasso della finanza esterna promessa dal sig. V.
Si comunichi alle parti ed al Professionista designato.
Ravenna, 22 luglio 2021