Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26277 - pubb. 10/12/2021

I presupposti per l'intervento del tribunale ex art. 2409 c.c.

Tribunale Catanzaro, 22 Settembre 2021. Pres. Belcastro. Est. Rinaldi.


Società – Amministratori – Controllo giudiziario – Art. 2409 c.c. – Presupposti – Limiti



Va esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale.

L'espressa introduzione del requisito del danno, infatti, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società.

L’intervento del tribunale ex art. 2409 c.c. è pertanto ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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