Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26273 - pubb. 09/12/2021
L’Agente della riscossione non può dare impulso al processo esecutivo immobiliare in cui è intervenuto qualora risulti titolare di un credito inferiore alla soglia prevista dall’art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Tribunale Lecco, 29 Novembre 2021. Est. Lombardi.
Esecuzione immobiliare – Intervento Creditori – Modifica all’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Impossibilità di proseguire l’azione esecutiva – Condizioni
L’art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella modifica ratione temporis introdotta dal D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017n. 96) che fa divieto all’Agente della riscossione di dare corso all’espropriazione esattoriale se l’unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) è adibito ad abitazione principale e lo stesso vi risiede anagraficamente ovvero se l’importo complessivo del credito è inferiore a 120.000 euro, costituisce principio di carattere generale di favor debitoris applicabile ad ogni procedura esecutiva.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 76 D.P.R. n. 602/1973 – dettato in materia di esecuzione esattoriale – impone di darvi applicazione anche nei casi in cui l’Agente della riscossione interviene in una esecuzione già pendente a carico del suo debitore. Sarebbe illogico vietare all’Agente della riscossione di avviare un’esecuzione esattoriale nei casi in cui il proprio credito non supera 120.000 euro ma consentirgli, allo stesso tempo, il potere di dare impulso al processo esecutivo immobiliare in cui è intervenuto con un credito inferiore a tale soglia. (Jodi Federico Proietti) (Luca Lauretano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Jodi Federico Proietti e del Dott. Luca Lauretano
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