Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26269 - pubb. 09/12/2021

Obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario nella vendita di obbligazioni argentine

Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 2021, n. 31497. Pres. De Chiara. Est. Caiazzo.


Intermediazione finanziaria – Contratti di negoziazione titoli – Violazione degli obblighi informativi – Inadempimento contrattuale – Pregiudizio dell’investitore – Presunzione del nesso causale – Sussistenza

Intermediazione finanziaria – Contratti di negoziazione titoli – Violazione degli obblighi informativi – Inadempimento contrattuale – Pregiudizio dell’investitore – Prova contraria dell’inesistenza del nesso causale – Dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore – Insufficienza



In tema di intermediazione finanziaria, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)

La prova contraria a carico dell’intermediario non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Volanti del Foro di Roma



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