Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26266 - pubb. 07/12/2021
Sull’istanza di sospensione ex art. 41 bis d.l. 157/2019 concernente i mutui ipotecari per l’acquisto di immobili destinati a prima casa e oggetto procedura esecutiva
Tribunale Napoli Nord, 23 Novembre 2021. Est. Fiore.
Mutui ipotecari - Sospensione ex art. 41 bis d.l. 157/2019 - Tempestività - Condizioni
L’istanza di sospensione ex art. 41 bis d.l. 157/2019, nel testo successivamente modificato ex legge n. 69/2021 (c.d. decreto sostegni) e concernente i «mutui ipotecari per l’acquisto di immobili destinati a prima casa e oggetto procedura esecutiva», è tempestiva, se viene presentata almeno venti giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte di acquisto del bene ipotecato.
La sussistenza dei requisiti fissati nei commi 1 e 2 dell’a41 bis e il riscontro che, nel concreto, la richiesta di sospensione, presentata dal debitore, non è avventata o puramente dilatoria si manifestano, nel vigente testo normativo, come condizioni non solo necessarie, ma pure sufficienti per l’accoglimento della relativa istanza, risultando in particolare irrilevante la presenza o assenza di una dichiarazione di apertura delle trattative da parte della Banca. (Aldo Angelo Dolmetta e Antonio Didone) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta e del Dott. Antonio Didone
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