Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26237 - pubb. 01/12/2021
Nullità del mutuo fondiario concesso in violazione del limite di finanziabilità e della determinazione del valore cauzionale dell’immobile ipotecato
Tribunale Ancona, 11 Ottobre 2021. Est. Casarella.
Contratti e operazioni bancarie in genere - Mutuo e finanziamento in genere - Art. 38 T.U.B.
Il Tribunale di Ancona, nel giudizio istaurato dal debitore di mutuo fondiario garantito da ipoteca nei confronti della banca e del cessionario del credito, nonché dell’Agenzia delle Entrate quale litisconsorte necessario, ha accertato la violazione dell’art. 38 TUB sul c.d. limite di finanziabilità dichiarando a riguardo come “La Suprema Corte ha ormai ripetutamente affermato […] che il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali”.
Inoltre, con riferimento alla determinazione del valore degli immobili offerti in garanzia per la concessione del mutuo in base al quale stimare il rispetto del limite di finanziabilità, lo stesso giudice ha precisato come “la valutazione va riferita all’epoca di stipula del contratto e che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte il giudice deve tener conto del c.d. valore cauzionale che, secondo le indicazioni comunitarie e nazionali si sostanzia «nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile» (Cfr. Cass. n. 11201/2018) […] Quindi, il valore cauzionale è quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva avente ad oggetto l’immobile ipotecato, tale da compendiare l’integrale soddisfacimento del credito finanziato, comprensivo del capitale erogato, degli interessi e dei costi di procedura”.
Per tali motivi il Tribunale di Ancona ha concluso dichiarando la nullità del mutuo fondiario stipulato tra le parti con cancellazione delle garanzie ipotecarie, e disponendo la conseguente ripetizione delle somme corrisposte da ciascuna parte. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico
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