Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26218 - pubb. 25/11/2021

Cessione di crediti in blocco e individuazione del rapporto oggetto di cessione

Tribunale Verona, 19 Ottobre 2021. Est. Burti.


Cessione del credito – Cessione in blocco – Art. 58 TUB – Individuazione del rapporto ceduto



Poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell’atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo, a maggior ragione con la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l’esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell’intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.

Conseguentemente, se dall’informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l’oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione.

E’, poi, del tutto connaturato all’oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell’atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell’oggetto del contratto.

Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l’oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (v. art. 1346 c.c.).

[Nel caso di specie, i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Detti criteri, idonei ad individuare l’oggetto della cessione, sono stati menzionati nell’estratto della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosicché non vi sono dubbi su sulla determinazione dell’oggetto del contratto di cessione dei crediti e, correlativamente, sulla legittimazione attiva della cessionaria Penelope SPV anche per il credito de quo, il quale rientra chiaramente tra i criteri selettivi indicati nell’atto di cessione come riportati in Gazzetta Ufficiale.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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