Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26178 - pubb. 17/11/2021
Giurisdizione (internazionale): esclusività della clausola di scelta del foro, nozione di domicilio e temerarietà della domanda
Tribunale Sassari, 28 Aprile 2020. Est. Mossa.
Art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012 - Clausola di scelta del foro - Competenza esclusiva - Esclusione
Artt. 4, 63 Reg. (UE) n. 1215/2012 - Foro generale del convenuto - Nozione di domicilio - Persona giuridica - Sede secondaria - Sede principale
Art. 96 c.p.c. - Temerarietà della domanda - Clausola di scelta del foro (straniero) - Formulazione ambigua
La clausola che preveda la competenza del foro designato “a scelta dell’attore” non conferisce a tale foro competenza in via esclusiva ex art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012.
Per la verifica del domicilio della persona giuridica ai fini dell'art. 4 reg. (UE) n. 1215/2012, la sede secondaria non può essere equiparata alla sede principale ex art. 63 dello stesso regolamento.
In presenza di una clausola di scelta del foro (straniero) formulata in maniera da ingenerare confusione, la proposizione della domanda davanti al giudice italiano non integra gli estremi della colpa grave ex art. 96 c.p.c. (Ennio Piovesani) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ennio Piovesani, PhD
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