Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26109 - pubb. 29/10/2021

Ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere una tutela di mero accertamento in sede cautelare

Tribunale Napoli, 22 Settembre 2021. Pres. Scoppa. Est. Ferrara.


Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Provvedimento cautelare volto ad ottenere una tutela di mero accertamento – Ammissibilità

Fondazioni – Omessa iscrizione della delibera di sostituzione dell’amministratore nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussistenza

Fondazioni – Poteri di controllo dell’Ufficio di governo sull’amministrazione delle fondazioni – Non sussistono



È ammissibile il ricorso alla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in funzione di mero accertamento nel caso in cui il provvedimento d'urgenza serva a eliminare una situazione giuridica d'incertezza foriera di un pregiudizio imminente e irreparabile e, dunque, sussistendo i requisiti richiesti normativamente per l'accesso a detta tutela. La giurisprudenza estende la possibilità di agire in via d’urgenza anche al fine di preservare la pratica utilità di una sentenza di mero accertamento ogni qual volta corrisponda all’interesse concreto e attuale del ricorrente a non veder pregiudicate le proprie ragioni dalla tardività con cui, per sua stessa natura, interviene la tutela di merito. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda cautelare volta ad ottenere una pronuncia (dichiarativa) funzionale a rimuovere la situazione di incertezza giuridica in ordine al soggetto a cui debba essere attribuita la legale rappresentanza di una fondazione, laddove l’ufficio di governo non abbia provveduto alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 di una deliberazione di sostituzione dell’amministratore pienamente efficace e valida. Nella predetta res controversa, infatti, non vengono in rilievo i poteri o le condotte dell’Ufficio.

L’Ufficio di governo non ha un potere di controllo sull’amministrazione delle fondazioni, conseguendone che le deliberazioni inerenti alla sostituzione degli amministratori, non annullate, devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 361/2000, e ciò anche in virtù dell’art. 19 c.c., secondo cui “Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 (recte il registro prefettizio introdotto con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e tenuto presso le prefetture, o in alternativa al registro regionale per gli enti che operano in materie di competenza regionale, ndr), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza”.  (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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