Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26104 - pubb. 28/10/2021
Partecipazioni sociali: violazione della clausola di prelazione e ruolo della società
Tribunale Roma, 17 Maggio 2021. Pres. Di Salvo. Est. Romano.
Società – Partecipazioni – Clausola di prelazione – Efficacia reale – Conseguenze – Ruolo della società
In tema di circolazione delle partecipazioni, la violazione della clausola di prelazione non importa la dichiarazione di nullità o di inefficacia assoluta dell’atto, in quanto tali sanzioni risulterebbero eccessive rispetto agli interessi che le clausole violate mirano a realizzare; l’atto è solo relativamente inefficace, nel senso che l’inefficacia potrà essere fatta valere solo dalla società tramite l’organo amministrativo (o nei confronti di essa), quale soggetto portatore dell’interesse sotteso alla clausola stessa.
La natura reale della clausola non può mai condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né può portare alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; essa può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società.
Nel caso sia violata la procedura contenuta nello statuto sociale per garantire il diritto di prelazione sulla cessione delle partecipazioni, la compravendita della partecipazione sociale deve ritenersi inefficacie nei rapporti con la società, la quale ha il dovere di non riconoscere all’acquirente l’esercizio dei diritti sociali, compreso quello di avere informazioni in ordine all’attività della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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