Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26101 - pubb. 28/10/2021
Contratto monofirma e prova della consegna al correntista
Tribunale Napoli, 15 Ottobre 2021. Est. Ragozini.
Contratto monofirma – Mancata prova della consegna al correntista – Nullità – Sussistenza – Non debenza delle somme scaturenti dal rapporto di conto corrente
Eccezioni fondate su violazione di norme imperative – Opponibilità da parte del garante autonomo – Sussistenza
Clausola a prima richiesta – Qualificazione del Contratto autonomo di garanzia – Insussistenza
Nell’ipotesi in cui un contratto di conto corrente è solo sottoscritto dal correntista e non anche dalla banca, non può dirsi rispettato il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB nel caso in cui la banca non offra la prova della consegna della scheda contrattuale al correntista; pertanto in carenza della prova della consegna del contratto al correntista, detto contratto sarà affetto da nullità, con la conseguenza della non può dirsi provato il credito preteso dalla banca, come risultante dal saldo (a debito del correntista) dell’ultimo estratto conto.
Attesa la natura di norma imperativa dell’art. 117 TUB, l’eccezione relativa al difetto di forma scritta del contratto di conto corrente, non può essere preclusa al garante autonomo, il quale è legittimato a sollevare eccezioni riguardanti la violazione di nome imperative.
Per qualificare una garanzia in termini di contratto autonomo non è sufficiente l’inserimento della clausola a prima richiesta. (Antonio De Piano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Antonio De Piano
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