Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26096 - pubb. 27/10/2021
Violazione della normativa antiusura per mancata riduzione del costo complessivo al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento
Appello Torino, 16 Giugno 2021. Pres. Morbelli. Est. Coccetti.
Usura al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento – Se si verifica a causa della mancata riduzione del costo complessivo del credito prevista da una clausola contrattuale non è “usura sopravvenuta” – Inclusione spese assicurative nel TEG – Cessione del quinto dello stipendio
Anche per i contratti di credito al consumo contro cessione del quinto dello stipendio ante 2010, il costo della polizza assicurativa deve essere incluso nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia.
In un contratto di credito al consumo per cessione del quinto estinto anticipatamente, qualora la finanziaria preveda ed applichi una clausola contrattuale che nega la restituzione pro quota delle commissioni in funzione della durata del contratto, può verificarsi l’applicazione di un tasso di interesse illegittimo (usurario) al momento dell’estinzione del contratto stesso, in quanto la formula del TEG -ai fini della verifica del tasso soglia- esprime intrinsecamente una dipendenza dalla variabile tempo (la diminuzione della durata del finanziamento, per avvenuta estinzione anticipata del prestito, non seguita da una corretta riduzione del costo complessivo del credito, causa un aumento del tasso realmente applicato).
In tal caso, il tasso usuraio viene determinato non da fattori esterni al rapporto ma da condizioni contrattuali poste in essere unilateralmente dalla mutuante al momento della stipula del contratto e, come tale, non potrà quindi qualificarsi come “usura sopravvenuta” con conseguente applicazione dell’art. 1815 comma 2 cc. (Fabrizio Sgandurra) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Fabrizio Sgandurra
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