Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26064 - pubb. 20/10/2021
Concorso tra più cessionari dello stesso credito da parte dell'unico cedente
Appello Venezia, 20 Aprile 2021. Pres. Laurenzi. Est. Napoli.
Cessione di credito multipla – Concorso tra più cessionari dello stesso credito – Vendita di cosa altrui e titolarità del credito – Non applicabilità dell’art. 1478 C.C.
La regola dettata dal primo comma dell’art. 1265 c.c., sul concorso tra più cessionari dello stesso credito da parte dell’unico cedente, trova applicazione fino a quando la cessione è notificata al debitore ceduto o è da questi accettata.
Invero, il potere del cedente di ritrasferire il medesimo credito si esaurisce nel momento della notificazione della cessione al debitore ceduto o quando questi l’abbia accettata.
In caso di successiva retrocessione del credito da parte del primo cessionario, il secondo cessionario non acquista la titolarità del credito, a sensi del secondo comma dell’art. 1478 c.c., in tema di vendita di cosa altrui, poiché la cessione di credito è regolata dal capo V del titolo I del Libro IV che disciplina tutte le modalità di circolazione dei crediti, senza prevedere in alcun caso l’effetto previsto dall’art. 1478 c.c..
L’art. 1478 c.c., è collocato all’interno della disciplina speciale del contratto di compravendita con riferimento imprescindibile a detta disciplina e fa riferimento ad una res oggetto di vendita, sicché l’applicazione analogica ad un rapporto di credito non è plausibile. (Andrea Giacomelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Andrea Giacomelli
Il testo integrale
Vai al Massimario ragionato “Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB” >
Testo Integrale